Bando-tipo concessioni balneari: cosa prevede la bozza e cosa cambia per i concessionari
Bando-tipo concessioni balneari: lettura tecnica integrale della bozza, con griglia dei 100 punti, indennizzo, lotti, cauzioni ed esempi di calcolo.
Data:
30 Settembre 2026
Simulatore bando-tipo. Tutti i criteri di valutazione citati nelle 36 pagine del bando-tipo sono disponibili in un simulatore all’interno dell’applicazione Coste360. Lo trovi in Dashboard → Bandi e provvedimenti → Simulatore bando tipo. Accedi a Coste360
La bozza del bando-tipo per le gare sulle concessioni demaniali turistico-ricreative definisce lo schema di riferimento per gli enti concedenti: formazione dei lotti, indennizzo al concessionario uscente, criteri di valutazione, garanzie, aggiudicazione e condizioni di esecuzione.
Il team di Coste360 ha letto il testo per intero. In questo articolo spieghiamo cosa prevede e cosa cambia per concessionari, comuni e professionisti. Trattiamo anche il perimetro oltre gli stabilimenti, gli obblighi sulle spiagge libere, le differenze rispetto alla presentazione ministeriale del 17 aprile 2026 e il ruolo dei dati costieri. Il documento è ancora una bozza: il parere della Conferenza unificata non è stato ancora reso e il testo potrà cambiare.
Corrispondenza con le sezioni della bozza
Come leggere questo articolo
L’articolo è organizzato per temi. La tabella indica dove trovare, qui, ciascuna sezione della bozza.
| Sezione della bozza | Dove è trattata nell’articolo |
|---|---|
| Introduzione | Che cos’è il bando-tipo, Tempi e scarsità della risorsa |
| Premesse | Che cos’è il bando-tipo, Lotti |
| 1. Amministrazione concedente | Che cos’è il bando-tipo |
| 2. Normativa applicabile | Che cos’è il bando-tipo |
| 3. Oggetto e finalità della concessione | Non solo stabilimenti balneari, Lotti |
| 4. Tipologie concessorie e servizi minimi | Non solo stabilimenti balneari |
| 5. Limiti di partecipazione e di aggiudicazione | Lotti |
| 6. Valore dell’indennizzo | L’indennizzo al concessionario uscente |
| 7. Durata della concessione | Durata della concessione |
| 8. Canone concessorio | Canone e cauzioni |
| 9. Cauzione provvisoria | Canone e cauzioni |
| 10. Cauzione definitiva | Canone e cauzioni |
| 11. Requisiti generali | Requisiti di partecipazione |
| 12. Requisiti speciali | Requisiti di partecipazione |
| 13. Modalità di presentazione delle domande | Domande, commissione e aggiudicazione |
| 14. Commissione giudicatrice | Domande, commissione e aggiudicazione |
| 15. Subentro nella concessione | Subentro nella concessione |
| 16. Ulteriori condizioni di esecuzione | Condizioni di esecuzione e obblighi |
| 17. Accordo per la cessione dei beni | Cessione dei beni e continuità funzionale |
| 18. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica | Criteri di valutazione dell’offerta tecnica |
| 19. Criteri di valutazione dell’offerta economica | Offerta economica |
| 20. Criteri di aggiudicazione | Domande, commissione e aggiudicazione |
In coda all’articolo si trovano il confronto con la presentazione del 17 aprile 2026 e gli elementi lasciati agli enti o non definiti.
Che cos’è il bando-tipo
Il bando-tipo è uno schema di riferimento per gli enti concedenti, previsto dall’art. 8 del DL 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla legge 8 maggio 2026, n. 71. L’obiettivo dichiarato è rendere omogenee in tutta Italia le gare sulle concessioni dell’art. 4 della legge 118/2022.
Inoltre, il testo è organizzato per macro-sezioni. Ciascuna ha una parte di inquadramento e una serie di formule-tipo da inserire nel bando. Tuttavia, molti valori (numero di lotti, soglie, punteggi, durate) restano da fissare a cura di ciascun ente.
Tre punti chiariscono la gerarchia delle fonti:
- Fonti primarie: la legge 118/2022, il Codice della navigazione e il suo regolamento di esecuzione.
- Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023): si applica solo per gli articoli espressamente richiamati. Per istituti come le clausole sociali l’ente può ispirarsi al Codice, ma deve motivare le scelte come propria discrezionalità.
- CIG: va acquisito solo se la concessione include anche lavori o servizi ulteriori rispetto al godimento del bene.
Infine, il bando-tipo non incide sulle procedure già concluse o avviate alla data della sua pubblicazione.
Iter di adozione e indicazioni generali
Secondo l’introduzione, il bando-tipo è adottato su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, sentite le associazioni di settore e l’Ordine nazionale dei commercialisti. Il testo è frutto di un confronto tra Stato ed enti territoriali, in una prospettiva di leale collaborazione.
L’introduzione richiama gli enti a orientarsi a efficienza, efficacia e buon andamento, e a programmare i tempi degli affidamenti nel rispetto delle scadenze della legge 118/2022, tenendo conto di due esigenze:
- le procedure di definizione o aggiornamento dei piani comunali di utilizzo del demanio marittimo e della pianificazione di settore;
- la necessità che i nuovi affidamenti non pregiudichino lo svolgimento della stagione balneare e la continuità dei servizi.
Le premesse del bando
La formula-tipo delle premesse ricostruisce il quadro delle competenze e dei principi:
- Funzioni: l’art. 105, comma 2, lett. l), del d.lgs. 112/1998 ha conferito alle regioni il rilascio delle concessioni sul demanio marittimo. La regione le delega ai comuni con propria legge, da indicare nel bando.
- Concessioni in essere: sono state rilasciate ai sensi del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) e del suo regolamento (DPR 328/1952).
- Scadenze: la procedura va avviata almeno sei mesi prima della scadenza del 30 settembre 2027, e comunque entro il 30 giugno 2027, con un bando dai contenuti previsti dall’art. 4, comma 4, della legge 118/2022.
- Oggetto: attività turistico-ricreative e sportive dell’art. 01, comma 1, lettere a)-f), del DL 400/1993.
- Principi: diritto dell’Unione europea, libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, anche per agevolare la partecipazione di microimprese, piccole imprese e imprese giovanili.
- Fonti: legge 118/2022, Codice della navigazione e regolamento, Codice dei contratti solo per gli articoli richiamati, legislazione regionale sulle concessioni demaniali.
Con la formula “rende noto”, l’ente indice una procedura competitiva a evidenza pubblica, aperta a tutti gli operatori economici. L’aggiudicazione va all’offerta più vantaggiosa per l’interesse generale, nel rispetto della normativa demaniale, delle prescrizioni del piano degli arenili o degli strumenti urbanistici e dello schema di concessione allegato al bando.
L’amministrazione concedente
Il bando deve indicare l’ente concedente e le strutture interne responsabili della procedura. La formula-tipo prevede:
- comune;
- dipartimento, servizio o ufficio;
- responsabile del procedimento;
- indirizzo, telefono e PEC.
Il rapporto con il Codice dei contratti nel dettaglio
La bozza distingue due modi in cui il d.lgs. 36/2023 può entrare in un bando sulle concessioni demaniali.
1. Richiamo espresso. Si applicano solo le disposizioni richiamate espressamente, in coerenza con i rinvii della legge 118/2022. Il bando deve elencarle puntualmente. Nel bando-tipo i richiami espressi al Codice sono questi:
| Istituto | Disposizione richiamata |
|---|---|
| Requisiti generali di partecipazione | Artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 |
| Cause ostative alla nomina dei commissari | Art. 93, comma 5, del d.lgs. 36/2023 |
2. Ispirazione discrezionale. Per gli istituti che la legge 118/2022 o il bando desumono implicitamente dal Codice, come le clausole sociali, l’ente può ispirarsi alle soluzioni del Codice, ma a tre condizioni:
- le disposizioni del Codice non possono essere richiamate come fondamento giuridico delle scelte;
- le scelte vanno imputate alla discrezionalità amministrativa dell’ente;
- la disciplina va definita per intero nel bando, sulla base del bando-tipo, evitando l’applicazione automatica di schemi del Codice.
La bozza motiva l’impostazione con la certezza del quadro normativo e la coerenza tra la disciplina speciale (legge 118/2022 e Codice della navigazione) e quella generale.
Contratti misti. Se la concessione comprende sia il bene demaniale sia lavori o servizi connessi, serve il CIG. Restano comunque ferme le disposizioni speciali di settore, indipendentemente da ogni valutazione su quale sia l’oggetto prevalente.
Non solo stabilimenti balneari
Il bando-tipo non riguarda solo gli stabilimenti balneari. Riguarda le concessioni turistico-ricreative e sportive dell’art. 01, comma 1, lettere a)-f) del DL 400/1993, su demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Le tipologie indicate sono cinque:
| Tipologia | Cosa prevede la bozza |
|---|---|
| Stabilimenti balneari | Ombreggio, somministrazione, cabine, servizi igienici, aree ricreative. Requisiti minimi di accessibilità: almeno un bagno adattato, una doccia con spazio di manovra di 85 cm, passerelle larghe almeno 1,20 m fino alla battigia |
| Esercizi di ristorazione | Attività insediate in tutto o in parte sul demanio, con somministrazione prevalente |
| Spiagge libere attrezzate | Strutture ridotte e facilmente amovibili; assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici anche sulla porzione in convenzione |
| Aree per attività sportive | Quelle non ricomprese nelle fattispecie dell’art. 4, comma 1-bis, della legge 118/2022 |
| Altre tipologie | Ad esempio i punti di ormeggio del DPR 509/1997 |
Diporto, oggetti secondari e dati dei lotti
Diporto. Il bando-tipo può fare da riferimento, “per quanto applicabile”, ai soli punti di ormeggio, fermo restando il DPR 509/1997 e la disciplina regionale. Il testo richiama la norma in modo non uniforme (art. 2, comma 2, lett. c nell’introduzione; comma 1, lett. c nella sezione sulle tipologie).
Oggetti secondari. L’ente può aggiungere all’uso del bene lavori o servizi connessi, purché accessori. In quel caso serve il CIG, ma la concessione resta turistico-ricreativa.
Dati da indicare per ogni lotto. Oltre a ubicazione, fronte mare, specchi acquei e opere di facile o difficile rimozione, le schede devono riportare le superfici in uso non esclusivo (cavidotti, condotte, elettrodotti interrati) e le volumetrie oltre la quota di +2,70 m.
Tempi e scarsità della risorsa
Le concessioni in essere scadono il 30 settembre 2027. I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima e comunque entro il 30 giugno 2027. Inoltre, fino al subentro del nuovo concessionario, i titoli attuali restano efficaci.
La valutazione della scarsità della risorsa
Chi decide. Spetta in primo luogo all’ente concedente stabilire se le aree concedibili siano in numero limitato per la scarsità delle risorse naturali. La bozza richiama la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia (14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, § 43).
Con quali criteri. La valutazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, come indicato nella sentenza Comune di Ginosa (20 aprile 2023, causa C-348/22, §§ 47-48). Lo scopo è bilanciare lo sfruttamento economico delle coste con le condizioni concrete del territorio comunale.
Il ruolo delle regioni. I criteri possono essere fissati anche con legge regionale, definendo metodologie e parametri uniformi. Le regioni possono individuare criteri tecnici e metodologici tenendo conto di:
- caratteristiche geomorfologiche delle coste;
- vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici;
- concreta destinazione delle aree;
- accessibilità;
- effettiva utilizzabilità per finalità turistico-ricreative.
Di conseguenza, gli enti concedenti applicano questi criteri nelle proprie funzioni amministrative.
La mappatura preliminare. L’accertamento deve essere preceduto da una ricognizione e mappatura, con criteri omogenei e verificabili, di tre elementi: le aree demaniali marittime, le concessioni esistenti e le aree potenzialmente concedibili. Tuttavia, la sola disponibilità fisica della costa non basta. Per questo, l’ente valuta anche la concreta contendibilità delle aree e la loro idoneità alle attività da affidare, secondo la disciplina vigente e le caratteristiche del territorio.
Due livelli di analisi. In coerenza con la giurisprudenza europea, la valutazione può combinare un approccio generale e astratto, riferito all’intero territorio nazionale o regionale, con una verifica sulla situazione del singolo ente concedente.
Lotti: suddivisione, aggregazione e limiti
Prima di pubblicare il bando, l’ente concedente definisce e seleziona i lotti che, per caratteristiche oggettive, possono essere messi a gara nella stessa procedura.
Come si formano i lotti
- Omogeneità: ogni procedura riguarda concessioni su tratti di arenile omogenei per destinazione d’uso e caratteristiche morfologiche, anche dal punto di vista della pianificazione urbanistica e dell’utilizzo degli arenili.
- Coerenza con la pianificazione: bando e progetti devono essere coerenti con il PUAD (art. 6, comma 3, DL 400/1993) o comunque con la pianificazione urbanistico-edilizia vigente. L’obiettivo è consentire valutazioni armonizzate a livello regionale.
- Equilibrio del litorale: la pianificazione deve garantire l’equilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione (legge 296/2006), la tutela ambientale e paesaggistica, l’accessibilità e la qualità dell’offerta.
- Ragionevolezza e proporzionalità: la suddivisione tiene conto della dimensione e della conformazione specifica dell’area.
- Continuità e occupazione: nel definire lotti e criteri, l’ente considera anche la continuità dei servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, compatibilmente con concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Aggregazione e rideterminazione
L’ente non è vincolato all’estensione delle concessioni in essere. Può rideterminarle in coerenza con la pianificazione territoriale, anche riunendo più concessioni esistenti in un unico lotto. In questo caso il nuovo affidatario deve pagare l’indennizzo dell’art. 4, comma 9, della legge 118/2022 a tutti i concessionari uscenti le cui aree sono state riunite.
La bozza non usa mai i termini “frazionamento” o “separazione”. La possibilità di dividere una concessione esistente in più lotti deriva solo, in modo implicito, dalla facoltà di rideterminazione.
In sintesi, le finalità dichiarate sono coerenza con la pianificazione, omogeneità delle concessioni, parità di trattamento tra i concorrenti e corretta comparabilità delle offerte.
La scheda di ogni lotto
Per ciascun lotto il bando allega una scheda che riporta:
- ubicazione, estensione, fronte mare, caratteristiche morfologiche, specchi acquei;
- opere di facile e di difficile rimozione, con gli eventuali interventi di manutenzione o adeguamento necessari;
- superfici in uso non esclusivo e volumetrie oltre +2,70 m;
- valore dell’indennizzo e dei beni oggetto di stima;
- numero di lavoratori dell’uscente con reddito prevalente dall’attività;
- durata della concessione, se predeterminata, con le motivazioni;
- canone e cauzione definitiva.
Limiti di partecipazione
Per ogni tipologia (stabilimenti, ristorazione, spiagge libere attrezzate, aree sportive, altre tipologie) l’ente fissa un numero massimo di lotti a cui ciascun operatore può partecipare. Di conseguenza, le offerte oltre il limite non sono ammesse.
Nel conteggio rientra la partecipazione in qualsiasi forma: come mandatario o mandante di un raggruppamento, come consorziato di un consorzio ordinario, o tramite imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Limiti di aggiudicazione
Allo stesso modo, l’ente fissa anche un numero massimo di lotti aggiudicabili allo stesso operatore nel proprio territorio, sempre per tipologia. Nel conto entrano le concessioni già ottenute con precedenti gare nello stesso comune.
Per il calcolo contano le concessioni affidate all’operatore sia in forma singola sia associata: come esecutore indicato dal raggruppamento o dal consorzio aggiudicatario, o come socio gestore di imprese controllanti, controllate o collegate. Per questo, in sede di offerta raggruppamenti e consorzi devono indicare quali servizi eseguirà ciascun operatore, impegnandosi a realizzarli.
Inoltre, l’operatore che al momento dell’aggiudicazione supera la soglia decade dall’aggiudicazione. Se risulta primo in più lotti della stessa tipologia oltre il limite, il lotto da assegnare è scelto con criteri oggettivi che il bando deve fissare in anticipo. Tuttavia, la bozza lascia questi criteri in bianco.
Altri effetti della suddivisione in lotti
- Garanzia provvisoria: chi partecipa a più lotti presenta una garanzia per ciascun lotto.
- Perizie: l’ente chiede al CNDCEC, di regola, una cinquina di nominativi per ogni singola concessione. Se la richiesta riguarda un gruppo, l’ente deve indicare che si tratta di concessioni omogenee per dimensioni e modalità di fruizione, e fissare il numero massimo di incarichi per professionista.
- Iscrizione CCIAA: chi non deve essere iscritto in sede di offerta deve farlo, a pena di decadenza, prima della stipula.
L’indennizzo al concessionario uscente
L’indennizzo è a carico del subentrante e si compone di due voci:
- Investimenti non ammortizzati alla scadenza, inclusi quelli dovuti a eventi calamitosi dichiarati o a nuovi obblighi di legge, al netto di aiuti pubblici non rimborsati.
- Equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
In concreto, il valore è fissato da una perizia asseverata, acquisita dall’ente prima della pubblicazione del bando. Il perito, o il collegio, è scelto dall’ente tra cinque nominativi indicati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo le Linee Guida del CNDCEC allegate al bando-tipo.
Il percorso della perizia, passo per passo
La perizia va acquisita prima della pubblicazione del bando. La bozza descrive questa sequenza:
- Avviso agli uscenti. Con congruo anticipo, l’ente informa tutti i concessionari uscenti, con avviso pubblico o comunicazione scritta.
- Manifestazione di volontà. Entro il termine fissato, l’uscente comunica se vuole la perizia sull’indennizzo e quali beni è disposto a cedere al subentrante.
- Richiesta della cinquina. L’ente chiede al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti cinque nominativi, di regola per ogni singola concessione. Se la richiesta riguarda un gruppo, l’ente indica che si tratta di concessioni omogenee per dimensioni e modalità di fruizione, e fissa prima il numero massimo di incarichi per professionista.
- Nomina. L’ente nomina un professionista o un collegio tra i cinque indicati, con proprio atto.
- Compenso. È determinato ai sensi dell’art. 2233 c.c., secondo proporzionalità e adeguatezza: contano la complessità dell’incarico, il valore di beni, opere e investimenti stimati e la responsabilità assunta. Il compenso è indicato nell’atto di conferimento ed è a carico dell’uscente che ha chiesto la perizia.
- Redazione. La perizia è asseverata, con esplicita dichiarazione di responsabilità, e segue le Linee Guida del CNDCEC. Indica il valore degli investimenti non ammortizzati, l’equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi cinque anni, la consistenza, lo stato di conservazione e la destinazione dei beni cedibili, e il numero di lavoratori con reddito prevalente dall’attività.
- Conferma della cessione. Dopo il sopralluogo, l’ente acquisisce sulla perizia l’interesse effettivo dell’uscente a cedere i beni.
- Pubblicazione. I valori confluiscono nella scheda del lotto e concorrono a determinare il valore della gara.
Se l’uscente non chiede la perizia, indennizzo e valore dei beni sono pari a zero. L’elenco nominativo dei lavoratori con reddito prevalente va fornito comunque.
Tempi di pagamento
Pagamento. Una quota non inferiore al 20% va versata all’aggiudicazione, il resto entro sei mesi. La cauzione definitiva del nuovo concessionario copre anche l’importo residuo dell’indennizzo.
Cessione dei beni e continuità funzionale
Il concessionario uscente può cedere beni e opere amovibili al subentrante, al valore stabilito dalla perizia. La bozza motiva la scelta con la continuità del servizio, il riuso delle attrezzature, la riduzione dei rifiuti e l’economia circolare.
Il meccanismo funziona così:
- L’uscente manifesta all’ente la disponibilità a cedere i beni, prima del bando.
- I beni sono esaminati durante il sopralluogo obbligatorio previsto dalla legge 118/2022.
- In sede di offerta, i concorrenti dichiarano se si impegnano a sottoscrivere l’accordo di acquisto.
L’impegno all’acquisto vale fino a 15 punti su 100 (criterio B, “continuità funzionale”). La bozza affida all’ente un ruolo attivo nel promuovere questi accordi tra uscente e subentrante.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica vale 100 punti, divisi in sette macro-ambiti. Il principio guida è l’art. 37 del Codice della navigazione: vince chi offre le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene per un uso di più rilevante interesse pubblico. Le soglie sono indicative e ogni ente può modificarle.
| Macro-ambito | Punti max | Cosa premia |
|---|---|---|
| G. Capacità tecnico-professionale e affidabilità | 19 | Esperienza, reddito prevalente, impresa familiare, strutture confinanti |
| F. Qualità e destagionalizzazione dell’offerta | 16 | Servizi fuori stagione, famiglie, animali, tariffe per residenti, identità locale |
| B. Continuità funzionale | 15 | Impegno all’acquisto dei beni dell’uscente |
| C. Ambiente e sostenibilità | 15 | Efficienza energetica, certificazioni, cantiere, materiali, mezzi |
| E. Politiche sociali e occupazionali | 15 | Personale con disabilità, under 36, sicurezza, riassorbimento dei lavoratori |
| A. Qualità strutturale e architettonica | 10 | Pregio dei manufatti e coerenza con le tradizioni locali |
| D. Accessibilità universale | 10 | Sollevatori, aree di calma, mappe tattili, contenuti in LIS |
Criteri su esperienza, lavoro e prossimità
Nel dettaglio, alcune voci dei macro-ambiti G ed E:
- G.1 – Esperienza (4 punti): anche svolta nella stessa area oggetto di gara.
- G.1 – Reddito prevalente (4 punti): se nei cinque anni precedenti la concessione è stata la prevalente fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare.
- G.1 – Struttura d’impresa (3 punti): piccola e media impresa di prossimità o impresa familiare.
- E.4 – Lavoratori dell’uscente (5 punti): impegno ad assumere chi trae da quell’attività il reddito prevalente.
- G.3 / G.3-bis (fino a 8 punti, non cumulabili): strutture ricettive o servizi confinanti con l’area, già titolari di concessione, se funzionalmente infungibili.
In senso opposto opera il criterio G.2: un punto in meno per ogni concessione già detenuta, direttamente o indirettamente, nel territorio dell’ente. È un correttivo contro la concentrazione.
I criteri premiali vanno mantenuti per tutta la durata della concessione. Se vengono meno, si apre il procedimento di decadenza ex art. 47 del Codice della navigazione.
Griglia completa dei sottocriteri
Per completezza, la tabella riporta tutte le voci della bozza con i punteggi massimi indicativi.
| Codice | Sottocriterio | Punti max |
|---|---|---|
| A | Qualità di impianti, manufatti e beni asserviti, anche per pregio architettonico e corrispondenza con le tradizioni locali | 10 |
| B | Impegno all’acquisto (subentrante) e alla vendita (uscente) dei beni amovibili e di facile rimozione, al valore di perizia | 15 |
| C | Efficientamento energetico: risparmio energetico e idrico, fonti alternative, oltre gli obblighi di legge | 2 |
| C | Certificazioni volontarie di organismi accreditati, se pertinenti (UNI 11911, UNI/ISO 13009, UNI/PdR 125) | 2 |
| C | Inserimento nel contesto ambientale: organizzazione degli spazi, integrazione con i piani comunali, valorizzazione delle zone limitrofe | 3 |
| C | Gestione dei rifiuti di cantiere e mitigazione dell’impatto delle lavorazioni | 3 |
| C | Materiali: eco-compatibilità, resistenza, durata, qualità estetica, costi di gestione e manutenzione | 2 |
| C | Mezzi e attrezzature per la gestione, anche per i riflessi sulla qualità ambientale | 3 |
| D | Postazioni ombra specializzate: gazebo con prese elettriche per ausili e tende per la privacy durante la cura | 2 |
| D | Sollevatori, a binario o manuali, nei servizi igienici | 3 |
| D | Aree di calma a bassa stimolazione sensoriale | 2 |
| D | Mappe visio-tattili e percorsi tattilo-plantari verso i servizi essenziali | 1 |
| D | Digitalizzazione accessibile: QR code, video in LIS, testi Easy-to-read | 2 |
| E.1 | Personale con disabilità oltre gli obblighi di legge | 3 |
| E.2 | Assunzione di personale under 36, preferibilmente in misura prevalente o totalitaria | 4 |
| E.3 | Politica sociale, salute e sicurezza: formazione e sicurezza oltre gli obblighi, associazionismo locale, tariffe agevolate per studenti, anziani e disabili, tutela degli arenili in forma aggregata o consortile | 3 |
| E.4 | Numero di lavoratori dell’uscente con reddito prevalente che l’offerente si impegna ad assumere | 5 |
| F.1 | Offerta per persone con disabilità: personale formato, convenzioni con strutture sanitarie | 3 |
| F.2 | Organizzazione di dotazioni e attività: pulizia e presidi igienico-sanitari, km zero, diete per allergie e intolleranze, attività per fasce d’età, eventi, informazione agli utenti | 2 |
| F.2 | Progetti di destagionalizzazione | 2 |
| F.2 | Tariffe agevolate per residenti e utenza locale | 1 |
| F.3 | Servizi integrati che valorizzano le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche | 2 |
| F.4 | Servizi per l’accesso degli animali d’affezione | 2 |
| F.5 | Servizi dedicati alle famiglie | 2 |
| F.6 | Salvaguardia del patrimonio culturale | 2 |
| G.1 | Esperienza imprenditoriale o professionale in attività comparabili, anche nella stessa area, documentata con scheda sintetica (tipo di attività, localizzazione, periodo, fatturato) | 4 |
| G.1 | Concessione utilizzata come prevalente fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare nei cinque anni precedenti | 4 |
| G.1 | Struttura di piccola e media impresa di prossimità o di impresa familiare (addetti, qualifiche, esperienza del personale) | 3 |
| G.2 | Concessioni già detenute, direttamente o indirettamente, nel territorio dell’ente | −1 per ciascuna |
| G.3 | Strutture ricettive confinanti o in immediata prossimità, già titolari di concessione | 8 |
| G.3-bis | Servizi ulteriori resi su aree confinanti o prossime da operatore già titolare di concessione | 8 |
G.3 e G.3-bis sono alternativi e non cumulabili: il massimo teorico resta quindi 100 punti.
I parametri di G.3 e G.3-bis
G.3 riguarda le strutture alberghiere ed extra-alberghiere già titolari di concessione, confinanti o in immediata prossimità con l’area in gara. Il punteggio presuppone una verifica di infungibilità funzionale e si basa su parametri oggettivi, misurabili e verificabili:
- qualità e tipologia dei servizi della struttura ricettiva;
- servizi di accessibilità per le persone con disabilità e presidi di sicurezza sanitaria;
- investimenti connessi alla fruizione dell’arenile;
- livello di integrazione funzionale tra servizi balneari e di ospitalità;
- dotazione infrastrutturale, come spogliatoi e servizi igienici;
- servizi accessori per l’utenza, come piscine, campi da tennis, ristoranti, centri benessere;
- capacità di garantire una gestione coordinata e migliorativa dell’offerta turistica dell’area.
G.3-bis riguarda l’operatore già titolare di concessione che offre servizi ulteriori, necessari o funzionalmente integrati con quelli balneari e coerenti con la tipologia concessoria, su aree confinanti o prossime. Anche qui serve l’accertamento dell’infungibilità funzionale e conta la capacità di gestione coordinata dell’offerta.
Secondo la bozza, i parametri devono essere definiti in modo da evitare effetti distorsivi della concorrenza.
Offerta economica: un peso limitato
L’offerta economica è un rialzo sull’indennizzo fissato per ciascun lotto. Senza rialzo il punteggio è zero. Per “comprovate esigenze” l’ente può considerare anche un rialzo sul canone base.
Due tetti limitano il peso del prezzo:
- il punteggio economico non può superare il 10% del punteggio tecnico massimo, cioè 10 punti su 100;
- l’eventuale rialzo sul canone non può valere più del 30% del punteggio economico.
La formula indicativa assegna 0,5 punti per ogni 10% di rialzo sulla base d’asta. Secondo la bozza, il tetto serve ad assicurare la qualità e l’eco-compatibilità del progetto e dell’offerta balneare.
Esempio di calcolo
Valori ipotetici, a solo scopo illustrativo, applicando la formula indicativa della bozza (0,5 punti per ogni 10% di rialzo sulla base d’asta):
| Offerta | Rialzo sulla base | Punti |
|---|---|---|
| 200.000 € (indennizzo base) | 0% | 0 |
| 230.000 € | +15% (un solo scaglione del 10% completo) | 0,5 |
| 260.000 € | +30% | 1,5 |
| 400.000 € | +100% | 5 |
| 600.000 € | +200% | 10 (tetto) |
In altre parole, con un punteggio tecnico massimo di 100, l’offerta economica non può superare 10 punti. Se l’ente usa anche il rialzo sul canone, questa componente non può valere più di 3 punti, cioè il 30% del punteggio economico.
La bozza non chiarisce se gli scaglioni siano arrotondati o proporzionali. Nella tabella il rialzo del 15% conta come un solo scaglione, ma il bando dovrà specificarlo. Inoltre la formula-tipo parla di rialzo “rispetto al canone minimo”, mentre il paragrafo di apertura prende come base l’indennizzo: anche questo andrà definito nel singolo bando.
Canone, cauzione provvisoria e cauzione definitiva
Il canone
Il bando indica come si determina il canone e può darne una quantificazione di massima, per ciascun lotto nella relativa scheda. La base di calcolo è la superficie scoperta, coperta e pertinenziale (ove presente), tenendo conto della valenza turistica dell’area e delle imposte regionali sulle concessioni demaniali.
- È provvisorio: resta soggetto a conguaglio per gli adeguamenti previsti dalla normativa, compresi quelli ISTAT.
- Può cambiare: varia in base alle opere previste nel progetto dell’aggiudicatario e a eventuali nuove norme su valori unitari e modalità di calcolo.
- Si paga in anticipo: la prima annualità va versata prima della sottoscrizione del titolo.
La cauzione provvisoria
L’offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% della somma di tre voci:
- canone annuo moltiplicato per la durata della concessione, oppure per 20 anni se la durata non è predeterminata;
- indennizzo dovuto al concessionario uscente;
- valore dei beni acquistati dall’uscente, se si sottoscrive l’accordo di cessione.
Inoltre, chi partecipa a più lotti presenta una garanzia per ogni lotto.
La garanzia copre la mancata assegnazione dopo la graduatoria provvisoria e la mancata sottoscrizione per fatto dell’aggiudicatario, compresa un’informazione antimafia interdittiva (artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011). Tra i fatti imputabili rientrano la mancata prova dei requisiti e la mancata produzione dei documenti per la stipula.
Infine, può essere prestata come cauzione o come fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del TUB che rilasciano garanzie in via esclusiva o prevalente e sono sottoposti a revisione contabile.
La cauzione definitiva
Si presta alla stipula, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Codice della navigazione. Garantisce il pagamento del canone e gli altri obblighi del concessionario, compreso il pagamento dell’indennizzo all’uscente.
- Importo: è indicato nella scheda di ogni lotto, in proporzione alla durata, al canone annuo e agli impegni economici dell’offerta.
- Soglia minima: non può essere inferiore a due annualità di canone, aumentate dell’indennizzo ancora da pagare.
- Escussione: l’ente può rivalersi sulla cauzione senza assenso del concessionario né accertamento giudiziario, e incamerarla in tutto o in parte anche senza dichiarare la decadenza.
- Obblighi del concessionario: reintegrare la cauzione, adeguarla all’importo richiesto e modificare le clausole fideiussorie su semplice richiesta dell’ente.
- Riduzione: l’importo può scendere dopo il pagamento integrale dell’indennizzo e dei beni acquistati.
Esempio di calcolo delle cauzioni
Valori ipotetici, a solo scopo illustrativo: canone annuo 10.000 €, indennizzo 200.000 €, beni acquistati dall’uscente 50.000 €.
Cauzione provvisoria
| Voce | Durata predeterminata di 12 anni | Durata non predeterminata (20 anni) |
|---|---|---|
| Canone × durata | 120.000 € | 200.000 € |
| Indennizzo | 200.000 € | 200.000 € |
| Beni acquistati | 50.000 € | 50.000 € |
| Base di calcolo | 370.000 € | 450.000 € |
| Cauzione (2%) | 7.400 € | 9.000 € |
Cauzione definitiva: soglia minima
Se l’ente fissa il pagamento del 20% dell’indennizzo all’aggiudicazione, alla stipula restano da pagare 160.000 €. La soglia minima della cauzione definitiva è quindi di due annualità di canone (20.000 €) più l’indennizzo residuo (160.000 €): 180.000 €. Dopo il pagamento integrale di indennizzo e beni, la cauzione può essere ridotta.
In ogni caso, l’importo effettivo è indicato nella scheda di ogni lotto e può essere più alto, perché va parametrato anche alla durata e agli impegni economici dell’offerta.
Domande, commissione e aggiudicazione
Presentazione delle domande
- Termine: non inferiore a 30 giorni. Le domande vanno presentate entro la data e l’ora fissate, a pena di esclusione.
- Modalità: cartacea oppure tramite una piattaforma telematica che gestisca l’intero ciclo di vita della concessione. La scelta spetta all’ente.
- Requisiti speciali: basta un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; la comprova è richiesta solo in caso di aggiudicazione. L’ente acquisisce d’ufficio i documenti già in possesso di altre amministrazioni.
- Sopralluogo: è obbligatorio (art. 4, comma 4, lett. m, legge 118/2022). Nella stessa occasione si esaminano i beni che l’uscente è disposto a cedere.
Il piano economico-finanziario
Alla domanda si allegano il PEF e il cronoprogramma delle opere. In particolare, il PEF non riceve punteggio, ma serve a verificare la sostenibilità della proposta e, se la durata non è predeterminata, a fissarla.
- Indici: TIR, VAN e WACC, per dimostrare bancabilità, sostenibilità finanziaria e coerenza con la durata richiesta.
- Prospetti obbligatori: conto economico, stato patrimoniale e flusso di cassa previsionali.
- Investimenti computabili: manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, demolizione e ricostruzione di opere di difficile rimozione; opere di facile rimozione; beni mobili e attrezzature; sicurezza, risparmio idrico ed energetico, accessibilità; indennizzo e acquisto dei beni dell’uscente.
- Condizione di ammissibilità: valgono solo investimenti con titolo edilizio e urbanistico, se richiesto, o comunque conformi alla pianificazione e al piano degli arenili, con l’impegno ad acquisire i titoli dopo l’aggiudicazione.
- Servizi minimi: i loro costi possono essere stimati in modo forfettario.
- Beni già posseduti: il valore dei beni materiali e immateriali dell’offerente va indicato con perizia asseverata, anche se non richiedono ammortamento. La bozza lo presenta come meccanismo di continuità funzionale.
- Asseverazione: da parte di un professionista abilitato, di un istituto di credito o di sue società di servizi iscritte all’albo dell’art. 106 del TUB, o di una società di revisione.
- Equilibrio: il PEF deve dimostrare la capacità del progetto di creare valore e di generare una redditività adeguata al capitale investito, tenendo conto di spese di gestione e costi del personale.
La commissione giudicatrice
- È nominata dopo la scadenza del termine per le offerte ed è composta da un numero dispari di membri.
- I componenti sono esperti di demanio marittimo, urbanistica ed edilizia, gare e contratti. Se la durata non è predeterminata serve anche un esperto nella valutazione dei PEF.
- Ogni commissario dichiara l’assenza di cause ostative (art. 93, comma 5, del Codice dei contratti).
- Composizione e curricula sono pubblicati in “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma di gara, se esiste.
- Valuta offerte tecniche ed economiche e può riunirsi in via telematica, garantendo la riservatezza.
Aggiudicazione
- Criterio unico: offerta economicamente più vantaggiosa, sul miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando può aggiungere criteri premiali ad hoc, ad esempio per PMI o imprese che applicano clausole sociali.
- Chi vince: il concorrente con il punteggio complessivo più alto tra offerta tecnica ed economica. Si può aggiudicare anche con una sola domanda valida.
- Punteggio minimo: l’ente può non assegnare la concessione se nessuna proposta lo raggiunge.
- Parità: si rinegozia su servizi aggiuntivi e compartecipazione ai servizi generali fuori dalle aree in concessione.
- Controlli: l’efficacia dell’aggiudicazione dipende dall’esito positivo delle verifiche.
- Decadenza e scorrimento: se per fatto dell’aggiudicatario non si arriva alla stipula nei termini, o se rinuncia, non produce i documenti, non presta le garanzie o perde i requisiti, l’ente dichiara la decadenza e può incamerare la cauzione provvisoria. Può quindi affidare al concorrente successivo, alle condizioni della sua offerta.
- Stipula: entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia.
- Decorrenza: la durata parte dal verbale di consegna dell’area, redatto dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e i titoli necessari per avviare le opere.
Subentro nella concessione
La bozza non vieta il subentro, istituto previsto dal Codice della navigazione, ma ne subordina l’autorizzazione a condizioni oggettive.
Le ragioni dei limiti al subentro
Perché. Secondo la bozza, il rapporto concessorio ha una significativa componente di intuitu personae: il concessionario è scelto anche per esperienza, affidabilità, capacità tecnico-organizzativa, solidità economica e struttura d’impresa. L’obiettivo è che chi vince la gara sia anche chi realizza, almeno per una fase significativa, il progetto presentato, e prevenire la partecipazione finalizzata solo ad acquisire il titolo per trasferirlo a terzi.
Le condizioni per autorizzare il subingresso
Comma 1 – Condizioni cumulative. Il subingresso (art. 46 Cod. nav.) e l’affidamento a terzi della gestione prevalente delle attività (art. 45-bis Cod. nav.) non sono autorizzabili finché non ricorrono insieme tre condizioni:
- è trascorsa una quota minima della durata della concessione, e comunque un numero minimo di anni dal rilascio del titolo (percentuale e anni sono fissati dall’ente);
- l’ente ha accertato la realizzazione di una quota minima degli investimenti previsti dal PEF e dal cronoprogramma;
- il concessionario ha superato con esito positivo almeno una verifica periodica, senza gravi inadempienze su investimenti, servizi o obblighi assunti in gara.
Comma 2 – Dopo il termine. Il subingresso resta subordinato all’autorizzazione dell’ente e alla verifica che il subentrante mantenga i requisiti e gli elementi soggettivi che hanno contribuito all’aggiudicazione.
Deroghe, istanze premature e requisiti del subentrante
Comma 3 – Deroghe. I limiti non si applicano in caso di:
- successione mortis causa;
- procedure concorsuali;
- sopravvenuta impossibilità oggettiva di proseguire, non imputabile al concessionario;
- operazioni societarie straordinarie che non facciano venir meno il centro di imputazione sostanziale dell’attività e i requisiti che hanno determinato l’aggiudicazione;
- altre ipotesi straordinarie riconosciute dall’ente con provvedimento motivato.
Comma 4 – Istanza prematura. Una richiesta di subingresso presentata senza le condizioni del comma 1 è considerata elemento sintomatico di elusione della procedura. Salvo ragioni sopravvenute non imputabili al concessionario, l’istanza è respinta.
Comma 5 – Requisiti del subentrante. Il subentrante deve possedere gli stessi requisiti generali e speciali, o elementi soggettivi, previsti dal bando.
Requisiti di partecipazione
Requisiti generali
Il concorrente deve possedere i requisiti degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e, in più:
- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, o a un registro analogo di un’autorità europea, per attività turistico-ricreative, servizi complementari e di supporto.
- b) Nessuna occupazione abusiva del demanio marittimo accertata in via definitiva ai sensi dell’art. 1161 Cod. nav. nel biennio precedente la pubblicazione del bando. I procedimenti chiusi per estinzione del reato tramite oblazione non rilevano.
- c) Regolarità nel pagamento dei canoni concessori e delle addizionali regionali.
- d) Nessun piano di emersione del lavoro irregolare (legge 383/2001) in corso, né inadempimenti rispetto ai relativi obblighi. Il ricorso passato all’emersione non è ostativo se il procedimento si è concluso favorevolmente e gli obblighi fiscali, contributivi e lavoristici sono stati adempiuti. Per la bozza costituisce anzi manifestazione della volontà di regolarizzare.
- e) Rispetto della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, o non assoggettamento.
Nella parte illustrativa la bozza indica anche il corretto pagamento di canoni e addizionali su altre aree demaniali, e degli indennizzi per occupazioni abusive o innovazioni non autorizzate accertate con pronuncia definitiva.
In caso di raggruppamento o consorzio, i requisiti generali devono essere posseduti da tutti gli operatori.
Requisiti speciali
Devono essere adeguati e proporzionati alla concessione e favorire la partecipazione di microimprese e piccole imprese, anche di prossimità.
Capacità economico-finanziaria. Il concorrente deve dimostrare solidità e solvibilità con almeno una referenza bancaria. Se sono previsti investimenti rilevanti servono garanzie adeguate di una banca o di un intermediario autorizzato. In alternativa basta l’estratto dell’ultimo bilancio.
Esperienza. Nella formula-tipo rientra nella capacità economico-finanziaria (comma 2, lett. b): il concorrente deve aver esercitato un’attività turistico-ricreativa comparabile negli ultimi anni, per un numero minimo di stagioni anche non continuative. Anni e stagioni sono fissati dall’ente.
Comprova. In gara basta l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. In caso di aggiudicazione i requisiti vanno comprovati:
- la capacità di sostenere le spese di gestione delle attività svolte nel periodo di riferimento, con dichiarazioni asseverate di un professionista abilitato;
- la capacità di sostenere gli investimenti del PEF, con attestazione di un professionista iscritto all’albo basata sulla documentazione bancaria ed economica.
L’ente acquisisce d’ufficio i documenti già in possesso di altre amministrazioni. In ogni caso, la mancanza dei requisiti comporta l’esclusione.
Forme associate
- Requisiti speciali: in raggruppamenti e consorzi sono posseduti collettivamente.
- Consorzi: indicano in offerta se il concessionario sarà il consorzio o una consorziata. Nel secondo caso i requisiti speciali devono essere posseduti dalla consorziata.
- Raggruppamenti: per la buona esecuzione, e con motivazioni obiettive e proporzionate, l’ente può imporre di assumere dopo l’aggiudicazione una specifica forma giuridica, titolare della concessione, e di attestare i requisiti in capo ai titolari.
Requisiti per tutta la durata
Requisiti generali e speciali non servono solo per partecipare: devono essere mantenuti per tutta la concessione e sono inseriti tra le clausole del titolo. Il venir meno anche di uno solo avvia il procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3 e 4, del Codice della navigazione.
Durata della concessione
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 118/2022, la durata va da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. Entro questi limiti, la bozza propone due formule alternative.
| Prima formula: durata predeterminata | Seconda formula: durata definita all’aggiudicazione | |
|---|---|---|
| Chi la fissa | L’ente, nella scheda di ogni lotto | L’ente, dopo l’aggiudicazione, analizzando il PEF dell’aggiudicatario |
| Su quale base | Investimenti attesi dal mercato, destinazioni, utilizzi e vincoli della pianificazione urbanistica e del piano degli arenili | Tempo necessario all’ammortamento e all’equa remunerazione degli investimenti previsti dal PEF |
| Motivazione | La scheda deve dimostrare la sostenibilità della durata scelta | Deriva dall’equilibrio economico-finanziario del piano |
| Punteggio | Nessuno | Nessuno: la durata non è oggetto di valutazione |
| Cauzione provvisoria | Canone × durata indicata | Canone × 20 anni |
| Commissione | Esperti di demanio, urbanistica-edilizia, gare e contratti | Anche un esperto nella valutazione dei PEF |
In entrambi i casi il PEF non riceve punteggio. Nella seconda formula serve anche a “stabilire la durata”, intesa dalla bozza come il periodo necessario al recupero integrale degli investimenti e all’equa remunerazione del capitale investito.
Infine, la durata decorre dal verbale di consegna dell’area, redatto dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e i titoli necessari per avviare le opere.
Condizioni di esecuzione e obblighi del concessionario
La bozza prevede anche la compartecipazione del concessionario agli oneri pubblici del litorale. L’ente può imporla come obbligo nel titolo oppure usarla come criterio premiale in gara.
I servizi di interesse generale
I servizi di interesse generale indicati dalla bozza sono:
- pulizia delle spiagge libere limitrofe, per un fronte mare in metri lineari fissato dal bando;
- salvamento sulle spiagge libere vicine, fino a una distanza prestabilita, o adesione ai piani collettivi di salvamento organizzati dal comune;
- posa e manutenzione dei gavitelli davanti alle spiagge libere;
- corridoi di accesso per persone con disabilità, a intervalli e per lunghezze predeterminati;
- altri servizi di interesse generale, proporzionati alla concessione.
L’ente può anche vietare qualsiasi riserva di accesso a favore di categorie di utenti. Inoltre il bando deve fissare il termine per eseguire le opere e avviare la gestione, sulla base del cronoprogramma allegato al PEF. Il mancato rispetto porta alla decadenza ex art. 47, lett. a), del Codice della navigazione.
Obbligo o criterio premiale
La compartecipazione ai servizi di interesse generale può essere strutturata in due modi, a scelta dell’ente:
- come obbligo: è inserita nella sezione sulle condizioni di esecuzione del bando e poi riprodotta nel titolo concessorio;
- come criterio premiale: è inserita tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica o economica.
Secondo la bozza la clausola deve collegarsi a un impegno assunto in offerta, prevedere prestazioni puntuali, verificabili e proporzionate all’estensione e alla posizione della concessione, e avere carattere integrativo, non sostitutivo, dell’azione pubblica. L’estensione concreta delle aree interessate resta affidata all’ente, in base alla morfologia degli arenili.
Le clausole di esecuzione, comma per comma
- Clausola sociale. Se il personale dell’uscente disposto a restare in servizio non basta, l’aggiudicatario assume manodopera locale e/o di età inferiore a 36 anni, secondo l’impegno assunto in offerta, e ne dà comunicazione all’ente. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, lett. m), della legge 118/2022 in materia di clausole sociali.
- Imprese tra 15 e 50 dipendenti. Entro sei mesi dalla conclusione del disciplinare consegnano all’ente la certificazione dell’art. 17 della legge 68/1999 e una relazione sugli obblighi della stessa legge, con le eventuali sanzioni e provvedimenti del triennio precedente la scadenza delle offerte.
- Servizi di interesse generale. Realizzazione dei servizi indicati sopra, secondo l’impegno di offerta.
- Clausola di anti-esclusività. Prevista come eventuale; la bozza non ne specifica il contenuto.
- Verifiche periodiche. Almeno ogni due anni l’ente valuta l’andamento del rapporto: coerenza e continuità dei servizi della tipologia concessoria e dei servizi minimi, e realizzazione degli investimenti del PEF. Il concessionario deve collaborare, fornendo i documenti richiesti e consentendo le ispezioni.
- Decadenza. L’ente può avviare la decadenza ex art. 47 Cod. nav. anche per mancata realizzazione del piano di investimenti e delle attività, per mancata esecuzione delle opere prescritte o per mancato avvio della gestione nei termini del cronoprogramma.
L’esito delle verifiche periodiche conta anche per il subentro: senza almeno una verifica positiva, il subingresso non è autorizzabile.
Le differenze rispetto alla presentazione del 17 aprile 2026
Il 17 aprile 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato, in una riunione tecnica, una sintesi del bando-tipo in forma di slide. Il confronto che segue mette a fianco quella presentazione e la bozza esaminata in questo articolo.
Tuttavia, le slide sono una sintesi. Che un tema manchi nelle slide non significa quindi che mancasse nel testo allora in discussione: le differenze vanno lette come differenze tra i due documenti.
Differenze su temi presenti in entrambi i documenti
| Tema | Presentazione del 17 aprile | Bozza esaminata |
|---|---|---|
| Ripartizione dell’offerta economica (max 10%) | 30% per il rialzo sull’indennizzo, 70% per il rialzo sul canone | Base di riferimento è l’indennizzo; il canone può essere usato “per comprovate esigenze” e il rialzo sul canone non può superare il 30% del punteggio economico |
| Norma richiamata per l’indennizzo base dell’offerta economica | Art. 4, comma 4, lett. e), legge 118/2022 | Art. 4, comma 9, legge 118/2022 |
| Parità di punteggio | Ulteriore rialzo sul canone, ai sensi dell’art. 37, comma 3, Cod. nav. | Rinegoziazione su servizi aggiuntivi e compartecipazione ai servizi generali fuori dalle aree in concessione |
| Linee Guida per la perizia | Linee Guida CNDCEC adottate con deliberazione del 6 agosto 2025 | Linee Guida CNDCEC “allegate al presente bando-tipo”, senza data della deliberazione |
| Investimenti indennizzabili | Inclusi quelli dovuti a eventi calamitosi | Inclusi quelli dovuti a eventi calamitosi “debitamente dichiarati dalle autorità competenti” e quelli dovuti a sopravvenuti obblighi di legge |
| Lotti | Ogni lotto è finalizzato all’assegnazione di una singola concessione | L’ente può rideterminare le concessioni esistenti e riunirne più d’una in un unico lotto, con indennizzo a tutti gli uscenti |
| Volumetrie da indicare nel bando | “Eventuali volumetrie” | Volumetrie sviluppate da opere oltre la quota di +2,70 m |
| Importo della cauzione provvisoria | Percentuale della somma di canone, indennizzo e beni acquistati, senza indicare la misura | 2% fisso della stessa somma, con canone moltiplicato per la durata o per 20 anni |
| Oggetto della cauzione provvisoria | Mancata sottoscrizione del disciplinare per fatti riconducibili all’affidatario | Anche mancata assegnazione dopo la graduatoria provvisoria e informazione antimafia interdittiva |
| Cauzione definitiva | Ammontare legato a contenuto, entità, canone e indennizzo residuo | Stessi elementi, con in più una soglia minima di due annualità di canone più l’indennizzo residuo |
| Occupazione abusiva | Nessuna condotta nell’ultimo biennio | Nessuna condotta accertata in via definitiva ex art. 1161 Cod. nav. nel biennio; l’estinzione per oblazione non rileva |
| Regolarità dei canoni | “Se già concessionario”, in regola con i canoni | In regola con canoni e relative addizionali regionali |
| Piani di emersione (legge 383/2001) | “Non essersi avvalso e/o non avere in corso” piani di emersione | Solo i piani in corso o non adempiuti sono ostativi; il ricorso passato non lo è se concluso favorevolmente |
| Criteri dell’offerta tecnica | Elenco di premialità ai sensi dell’art. 4, comma 6, legge 118/2022, senza punteggi | Griglia da 100 punti in sette macro-ambiti, con punteggi indicativi per ogni voce |
Criteri dell’offerta tecnica: cosa cambia nell’articolazione
Le premialità elencate nelle slide trovano corrispondenza nella griglia della bozza: valorizzazione dell’area, piccole e micro imprese di prossimità, eco-compatibilità del progetto, economia circolare e riuso, diritti delle persone con disabilità, strutture ricettive confinanti, tariffe per i residenti.
Nella bozza compaiono inoltre voci che le slide non riportano:
- criterio B, continuità funzionale legata all’acquisto dei beni dell’uscente (15 punti);
- G.1, concessione come prevalente fonte di reddito nei cinque anni precedenti (4 punti);
- G.2, un punto in meno per ogni concessione già detenuta nel territorio dell’ente;
- G.3-bis, servizi ulteriori resi su aree confinanti da operatori già concessionari, alternativo a G.3;
- E.4, assunzione dei lavoratori dell’uscente (5 punti);
- le voci su personale under 36, animali d’affezione, famiglie e patrimonio culturale.
La “continuità dei servizi, in relazione alla stagione balneare” delle slide trova riscontro, nella bozza, nelle voci su servizi fuori dall’alta stagione e destagionalizzazione (F.2).
Temi presenti nella bozza e non nelle slide
- tipologie concessorie e servizi minimi, inclusi i requisiti minimi di accessibilità degli stabilimenti;
- valutazione della scarsità della risorsa;
- limiti di partecipazione e di aggiudicazione per tipologia;
- procedura della perizia e numero dei lavoratori con reddito prevalente;
- accordo di cessione dei beni tra uscente e subentrante;
- canone;
- requisiti speciali di capacità economico-finanziaria;
- contenuti e asseverazione del PEF;
- commissione giudicatrice;
- limiti al subentro;
- servizi di interesse generale, clausole di esecuzione e verifiche biennali;
- decadenza dall’aggiudicazione, scorrimento della graduatoria, stipula entro 60 giorni e decorrenza della durata.
Temi sostanzialmente invariati
- Normativa applicabile: legge 118/2022, Codice della navigazione, disposizioni del Codice dei contratti espressamente richiamate, prescrizioni urbanistico-edilizie e pianificazione degli arenili.
- Durata: da 5 a 20 anni, con le stesse due formule (predeterminata oppure definita all’aggiudicazione sulla base del PEF).
- Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, punteggio più alto, aggiudicazione anche con una sola domanda idonea, punteggio minimo.
- Indennizzo e cauzioni: il valore dell’indennizzo concorre al valore della concessione anche ai fini delle cauzioni provvisoria e definitiva.
Elementi lasciati agli enti o non definiti dalla bozza
I valori da fissare nei singoli bandi
La bozza lascia in bianco diversi valori, che ciascun ente dovrà fissare nel proprio bando:
- numero massimo di lotti per partecipazione e per aggiudicazione, per ciascuna tipologia;
- criteri per assegnare il lotto a chi risulta primo in più lotti oltre il limite;
- anni e stagioni di esperienza richiesti come requisito speciale;
- quota minima di durata e di investimenti realizzati per autorizzare il subentro;
- punteggio minimo per l’aggiudicazione e punteggio massimo dell’offerta economica;
- numero dei membri della commissione;
- percentuale dell’indennizzo da pagare all’aggiudicazione, non inferiore al 20%;
- estensione dei servizi di interesse generale sulle spiagge libere.
Allo stesso modo, i punteggi dei criteri tecnici sono indicati come soglie modificabili dall’ente.
Gli aspetti non disciplinati in modo espresso
Alcuni aspetti non sono disciplinati in modo espresso:
- il caso in cui a presentare offerta sia lo stesso concessionario uscente, rispetto al criterio B sull’acquisto dei beni;
- se nel malus G.2 rientri anche la concessione oggetto di gara;
- il frazionamento di una concessione esistente, che la bozza non nomina.
Parere e allegati
Infine, la data del parere della Conferenza unificata è indicata come “XXX”. Le Linee Guida del CNDCEC per la perizia, richiamate come allegate, non sono comprese nel testo esaminato.
Contributo di Coste360: il dato costiero nelle fasi di gara
Questa sezione è un contributo di Coste360, distinto dalla lettura della bozza. Il bando-tipo non assegna punti al monitoraggio in sé. Chiede però, a comuni e concorrenti, decisioni che si reggono su dati territoriali oggettivi e verificabili.
Il dato costiero per i comuni
Per i comuni, il dato serve prima ancora di pubblicare il bando:
- la verifica della scarsità richiede una mappatura delle aree demaniali, delle concessioni e delle aree concedibili “con criteri omogenei e verificabili”;
- nella mappatura vanno valutate non solo la disponibilità fisica della risorsa, ma anche la “concreta contendibilità” delle aree e la loro effettiva utilizzabilità, tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche delle coste;
- le schede di lotto devono descrivere estensione, fronte mare e caratteristiche morfologiche;
- le verifiche almeno biennali sul concessionario richiedono uno stato di fatto documentato nel tempo.
Il dato costiero per chi partecipa
Per chi partecipa, dati e serie storiche possono sostenere alcune voci dell’offerta tecnica, sempre a giudizio della commissione:
| Criterio della bozza | Punti max | Come può aiutare il dato costiero |
|---|---|---|
| C – Qualità dell’inserimento nel contesto ambientale, incluse proposte di valorizzazione delle zone limitrofe | 3 | Documentare lo stato del litorale e l’evoluzione della linea di costa del lotto |
| E.3 – Iniziative di tutela degli arenili, anche in forma aggregata o consortile | 3 | Proporre un monitoraggio condiviso con altri operatori del tratto |
| F – Iniziative sviluppate in forma integrata, aderendo a progetti collettivi della località | Valorizzazione a discrezione dell’ente | Aderire a progetti di osservazione costiera promossi a livello locale |
La bozza chiede di tenere conto, nell’assegnazione, della coerenza tra investimenti, pianificazione territoriale e struttura morfologica e paesaggistica del territorio. Documentare lo stato del proprio tratto di costa è uno dei modi per rappresentare questa coerenza.
Adempimenti in sintesi
Gli adempimenti previsti dalla bozza per concessionari uscenti e partecipanti:
- Rispondere entro il termine all’avviso dell’ente per chiedere la perizia sull’indennizzo. Le spese sono a carico dell’uscente, ma senza perizia indennizzo e valore dei beni sono pari a zero.
- Comunicare all’ente quali beni si è disposti a cedere al subentrante.
- Predisporre l’elenco nominativo dei lavoratori che traggono dall’attività la prevalente fonte di reddito: va fornito in ogni caso.
- Per chi intende partecipare, preparare la scheda sintetica dell’esperienza richiesta dal criterio G.1: tipo di attività, localizzazione, periodo e fatturato.
- Verificare titoli edilizi e urbanistici delle opere da inserire nel PEF, o la loro conformità alla pianificazione e al piano di utilizzo degli arenili.
- Seguire gli avvisi pubblicati dal proprio ente concedente.
Come seguire l’evoluzione con Coste360
Coste360 è la piattaforma italiana dedicata al monitoraggio del demanio marittimo e delle coste. Per seguire la fase delle gare mette a disposizione tre strumenti:
- Pubblicazioni e bandi di gara: monitoriamo ogni giorno albi pretori, portali comunali, bollettini regionali e Gazzetta Ufficiale. Ricevi avvisi agli uscenti, bandi e atti sulle concessioni nelle province o regioni che scegli, e segui anche la fase successiva alla gara.
- Monitoraggio della linea di costa: linea di costa georeferenziata da immagini satellitari Copernicus Sentinel-2, serie storiche e sovrapposizione con i lotti in concessione, con export GIS. È pensato per i comuni che devono mappare e verificare le aree, e per gli operatori che vogliono documentare lo stato del proprio arenile.
- Provvedimenti: le decisioni di TAR e Consiglio di Stato sul demanio marittimo, per seguire il contenzioso sul demanio marittimo.
La visura concessione permette invece di consultare i dati di una singola concessione, compreso lo storico dei canoni.
Continueremo ad aggiornare questa analisi quando sarà disponibile il parere della Conferenza unificata e il testo definitivo. Per informazioni scrivi a [email protected] o chiama il +39 0832 1902590 (lunedì-venerdì, 9:00-13:00 e 15:00-18:00).
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o fiscale.
Ultimo aggiornamento
30 Settembre 2026, 22:59
Commenti
Finalmente una lettura completa della bozza, dopo tanti riassunti confusi.
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